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STUDIO LEGALE BOLOGNINI LECCE
STUDIO LEGALE ASSOCIATO BOLOGNINI- BORTONE LECCE
STUDIO LEGALE BOLOGNINI - GUIDAZZI BOLOGNA
"Molte professioni possono farsi col cervello e non col cuore. Ma l'avvocato no. L'avvocato non può essere un puro logico né un ironico scettico, l'avvocato deve essere prima di tutto un cuore: un altruista, uno che sappia comprendere gli altri uomini e farli vivere in sè, assumere su di sè i loro dolori e sentire come sue le loro ambascie. L'avvocato è una professione di comprensione, di dedizione e di carità. Non credete agli avvocati quando, nei momenti di sconforto, vi dicono che al mondo non c'è giustizia. In fondo al loro cuore essi sono convinti che è vero il contrario, che deve per forza essere vero il contrario: perchè sanno dalla loro quotidiana esperienza delle miserie umane, che tutti gli afflitti sperano nella giustizia, che tutti ne sono assetati: e che tutti vedono nella toga il vigile simbolo di questa speranza...
Per questo amiamo la nostra toga, per questo vorremmo che, quando il giorno verrà, sulla nostra bara sia posto questo cencio nero, al quale siamo affezionati perchè sappiamo che esso é servito a riasciugare qualche lacrima, a risollevare qualche fronte, a reprimere qualche sopruso: e soprattutto a ravvivare nei cuori umani la fede, senza la quale la vita non merita di essere vissuta, nella vincente giustizia..."
"Piero Calamandrei"
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 | Cassazione civile - sez. II - sentenza 05.11.2009 n° 23542 |
 SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II CIVILE Sentenza 5 novembre 2009, n. 23542 Svolgimento del processo - Motivi della decisione Il Ministero dell'Interno impugna la sentenza n. 47 del 2005 del Giudice di Pace di Asolo, che accoglieva l'opposizione dell'odierno intimato, I.M., avverso il verbale di contestazione n. **** della Polizia stradale di Treviso, che accertava la violazione dell'articolo 189, quarto e nono comma, Codice della Strada per non aver fornito l'odierno intimato i dati completi relativi alle proprie generalità, nonchè i dati del veicolo e gli estremi della copertura assicurativa alle persone danneggiate.
Il Giudice di Pace accoglieva il ricorso, ritenendo che la violazione riportata nel verbale non era stata commessa dal ricorrente e per l'omessa indicazione dell'autorità avanti la quale proporre l'opposizione. In particolare osservava, quanto all'omessa indicazione dei dati, che l'odierno resistente "non si sia rifiutato di fornire i propri dati identificativi, visto che ha dato un suo biglietto da visita con l'indicazione del nome e cognome, attività e luogo di esercizio, numero telefonico, partita IVA, codice fiscale e ha fatto venire sul luogo dell'incidente un suo collaboratore ... che ha offerto la sua disponibilità per raccogliere i dati dei protagonisti".
L'odierno ricorrente formula due motivi di ricorso. Resiste con controricorso e propone ricorso incidentale l'intimato.
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boale il Mercoledì, 30 dicembre @ 07:46:19 CET (956 letture)
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 | Reato di maltrattamenti in famiglia |
 Corte di Cassazione – Sentenza n. 6490/2009
La Corte d’Appello di Roma con sentenza 12/2/2007, confermava la decisione 8/42004 dal locale Tribunale nella parte in cui aveva dichiarato … omissis … colpevole dei reati di maltrattamenti e lesioni volontarie in danno della moglie e della figlia, ma riduceva la misura della pena inflitta. Il Giudice distrettuale evidenziava che la prova della responsabilità dell’imputato era integrata dalla precisa e puntuale testimonianza di … omissis … che aveva riferito in ordine al clima di permanente tensione che aveva caratterizzato la vita familiare, ai continui litigi tra i suoi genitori a causa prevalentemente dell’abuso di alcool da parte di entrambi, al suo coinvolgimento di riflessioni tali litigi, alla protrazione del comportamento violento e vessatorio del padre anche dopo la morte della morte della madre in data 5/2/2001.
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boale il Venerdì, 10 aprile @ 14:43:33 CEST (1786 letture)
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 | Cassazione |
Fonte News - Ansa.it
CASSAZIONE: ACCORDI TRA DIVORZIATI NON EQUIVALGONO SENTENZA -ROMA - La ex moglie che riceve dal marito dal quale è divorziata, un assegno mensile di mantenimento concordato con l'ex marito, ma non stabilito con sentenza del giudice, non ha il diritto di chiedere la metà della liquidazione dell'ex marito, quando lui va in pensione. Lo afferma la Cassazione accogliendo il ricorso di un marito divorziato.
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boale il Giovedì, 07 agosto @ 12:30:10 CEST (974 letture)
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 | Legge 31 dicembre 1996 - n. 675 |
 Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Gazz. Uff., 8 gennaio 1997 n. 5 Art. 13. Diritti dell'interessato. 1. In relazione al trattamento di dati personali l'interessato ha diritto: a) di conoscere, mediante accesso gratuito al registro di cui all'articolo 31, comma 1, lettera a), l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo; 1. In relazione al trattamento di dati personali l'interessato ha diritto:
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boale il Giovedì, 20 marzo @ 11:06:51 CET (824 letture)
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 | Corte d'Appello Genova -Sez. III- Sentenza 17.05.2007 |
 Corte di Appello Genova Sezione III Sentenza 17 maggio 2007 Svolgimento del processo
Con sentenza non definitiva del 14/12/2001-7/2/2002 il Tribunale di Chiavari dichiarava lo scioglimento del matrimonio celebrato tra V.A. e V.B.C., disponendo il prosieguo del giudizio per la risoluzione delle questioni economiche conseguenti.
Si procedeva all'espletamento di prove orali ed era acquisita do*****entazione; in data 3/10/2003 veniva dichiarata la interruzione del processo, in virtù della dichiarazione, resa dal procuratore del decesso del ricorrente V.. V.B.C. presentava istanza di riassunzione chiedendo fosse dichiarato il suo diritto a vedersi liquidato l'assegno di divorzio già chiesto a carico del V.A., per il quale il Presidente aveva provveduto in via provvisoria, ciò ai fini dell'ottenimento della quota di pensione di reversibilità. Il ricorso veniva notificato ai sensi dell'art. 303, comma 2, c.p.c. agli eredi del V., collettivamente ed impersonalmente, presso il suo ultimo domicilio in Sud Africa. Si costituiva la V.M., qualificandosi moglie e legale rappresentante dei tre figli minori V.N., S. e D. dichiarando la inesistenza di eredi ulteriori, resistendo alla domanda, per motivi di rito e di merito.
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boale il Mercoledì, 25 luglio @ 10:02:02 CEST (2707 letture)
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